la legge e gli amministratori di sostegno

L’introduzione della legge n.6 del 2004 ha reso sempre più frequente da parte dei Tribunali nazionali il ricorso allo strumento dell’amministrazione di sostegno per la tutela delle persone fragili aumentando, di conseguenza, la richiesta di persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno.

1. Chi è l’Amministratore di Sostegno
L’Amministratore di Sostegno è una persona nominata dal Giudice Tutelare con la finalità “di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia dell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1 Legge 6/2004. .
3. Chi può chiedere la nomina di un AdS
I soggetti che possono presentare ricorso (domanda) in Tribunale per la nomina di un AdS sono: il beneficiario stesso (che sia anche minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4grado grado, gli affini entro il 2 grado, il tutore o il curatore, il Pubblico Ministero, i responsabili dei Servizi socio-sanitari direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona.
5. Competenza
Il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione dove l’interessato ha la propria residenza o domicilio. Per le persone residenti in Alto - Adige, quindi, la competenza spetta al Tribunale di Bolzano.
7. Cosa fa l’AdS dopo la nomina
Il decreto di nomina emesso dal GT contiene la lista dei poteri che l’AdS può svolgere in rappresentanza o con l’assistenza del beneficiario. Gli atti tipici attribuiti, normalmente, all’AdS riguardano la gestione ordinaria degli interessi personali ed economico-amministrativi del beneficiario, mentre gli atti cosiddetti di straordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dal GT. L’interessato, in ogni caso, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’AdS.
2. Chi può fare l’AdS La figura dell’AdS
La figura dell’AdS può essere ricoperta dal coniuge, da un parente, dal convivente stabile o da un conoscente del beneficiario. Qualora i predetti soggetti manchino, non siano in grado di assumere l’incarico o lo si ritenga opportuno nell’interesse del beneficiario, il Giudice Tutelare può nominare un soggetto estraneo alla famiglia.
4. Chi sono i destinatari della misura di tutela
La persona che può essere assistita da un AdS presenta un’infermità o una menomazione fisica o psichica che incide, in maniera parziale o temporanea, sulla capacità di svolgere autonomamente le principali attività della vita quotidiana. La categoria dei destinatari è molto ampia in quanto tale strumento di tutela ricomprende tutte quelle persone che, vertendo in una condizione oggettiva di debolezza, necessitano di un adeguato supporto, si pensi: alle persone affette da disturbo psichiatrico, alle persone gravate da dipendenza da sostanze o da gioco d’azzardo, prodighi, malati terminali affetti da patologie degenerative, disabili fisici, anziani affetti da demenza senile, persone gravate da isolamento sociale, analfabetismo ecc. L’istituto è applicabile anche agli stranieri residenti in Italia.
6. Cosa fa il Giudice Tutelare
Dopo il deposito della domanda in Cancelleria, il Giudice Tutelare provvede entro 60 giorni a fissare l’udienza per l’audizione del beneficiario e dei parenti. Sentite le parti il Giudice provvederà contestualmente alla nomina dell’Amministratore di Sostegno oppure, qualora debba svolgere un’ulteriore attività istruttoria, fisserà una nuova udienza per la nomina. Il Giudice Tutelare nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo l’AdS, il quale da quel momento potrà esercitare la propria attività in conformità a quanto contenuto nel decreto di nomina.
8. Durata dell’incarico
L’incarico può essere svolto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Qualora si tratti di un incarico a tempo indeterminato e lo stesso sia ricoperto da un parente, la durata è illimitata. Qualora a ricoprire il ruolo di Amministratore di sostegno sia una persona terza, questa ha l’obbligo di svolgerlo per almeno dieci anni, fatti i salvi i casi di sostituzione, revoca o decesso. 9. Indennità L’incarico di AdS è svolto a titolo gratuito, tuttavia qualora l’AdS abbia svolto un’attività consistente durante l’anno a favore del beneficiario e quest’ultimo disponga di un patrimonio sufficiente, il GT può riconoscere all’AdS un’equa indennità.