Lo statuto Utilitas

Allegato sub “B” 1 STATUTO

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ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11/1993, del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n.1/2004 e della normativa in materia vigente, l’Associazione di promozione sociale denominata: “APS UTILITAS AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO SACHWALTERSCHAFTEN” di seguito detta Associazione, con sede in Via Roma 11, 39100 Bolzano. L’Organo Amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato nonché costituire sedi secondarie, filiali, uffici, unità locali in tutto il territorio nazionale, tuttavia rimane di competenza dell’assemblea straordinaria dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. L’Associazione ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati, di loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà individuali. L’Associazione è apolitica e aconfessionale. L’Associazione potrà affiliarsi o partecipare ad altre associazioni, federazioni, enti, organismi di qualsiasi tipo e natura che perseguano scopi coerenti con le finalità istituzionali dell’“APS UTILITAS AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO SACHWALTERSCHAFTEN”. .
ART. 2 - ORIGINE, SCOPI STATUTARI ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’Associazione nasce dall’esperienza di un gruppo di amministratori di sostegno che, ispirati da quanto stabilito dalla Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità che afferma l’uguale riconoscimento di fronte alla legge e dalla legge nazionale n. 6 del 2004 relativa all’istituto dell’amministrazione di sostegno, hanno ritenuto di attivarsi al fine di garantire l’attuazione delle predette disposizioni a tutela di tutte quelle persone che vertono in una condizione oggettiva di debolezza e necessitano di un adeguato supporto ovvero persone affette da disturbo psichiatrico, persone gravate da dipendenza da sostanze o da gioco d’azzardo, prodighi, malati terminali o affetti da patologie degenerative, disabili fisici, anziani affetti da demenza senile o malattia di Alzheimer, persone gravate da isolamento sociale, analfabetismo ed in generale tutti Allegato sub “B” 2 coloro indicati dall’art. 404 c.c., nonché da persone che sono interessate direttamente o indirettamente all’istituto dell’amministrazione di sostegno e/o agli istituti della volontaria giurisdizione. Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti: • l’assistenza, diretta o indiretta, alle persone considerate soggetti deboli; • la promozione dei valori di solidarietà umana e sociale; • la tutela dei diritti dei soggetti fragili; • la promozione di processi di partecipazione e inclusione sociale dei soggetti fragili; • la promozione e valorizzazione della figura e dell’istituto dell’amministratore di sostegno prevista dalla legge n. 6/2004; • perseguimento di finalità culturali, sociali e scientifiche, comprese quelle editoriali. Per la realizzazione dei predetti scopi, l’Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; • ricerca scientifica di particolare interesse sociale; • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 D.lgs. 117/2017; • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 D.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale dei cui all’art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto Allegato sub “B” 3 commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; • promuovere l’agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. Le suddette attività verranno realizzate attraverso le seguenti misure: • istituzione di sportelli informativi rivolti ai cittadini che desiderano essere informati e/o accompagnati nella scelta e nelle procedure relative alla nomina dell’Amministratore di sostegno; • assistenza e supporto nel corso del procedimento previsto ex Libro I, Titolo XII del Codice Civile; • recupero della documentazione necessaria ai fini della presentazione del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a livello nazionale, redazione del predetto ricorso, adempimento delle incombenze procedurali tra le quali lo svolgimento delle notifiche, gestione dei rapporti con gli enti pubblici e privati; • assistenza in udienza davanti al Giudice Tutelare allo scopo di valorizzare gli interessi ed i bisogni della persona fragile, nonché fornire supporto a tutti i soggetti privati e pubblici coinvolti; • valorizzazione all’interno dell’Associazione delle modalità e delle articolazioni in vista dell’eventuale assunzione diretta di incarichi di A.d.S., ai sensi dell’art. 408 C.C. • supportare e incoraggiare l’opera di sostegno giornaliero che viene svolto, • nella vita domestica, dai familiari dei beneficiari; • informazione, promozione e consulenza agli amministratori di sostegno, tutori e curatori nelle attività nascenti dal loro incarico affinché lo possano svolgere al meglio adempiendo all’incarico secondo le finalità previste per legge e nell’interesse della persona fragile; • individuazione e selezione dell’amministratore di sostegno adatto all’incarico richiesto che l’Associazione selezionerà tra i propri soci in base alle esigenze del caso; Allegato sub “B” 4 • assunzione di incarichi di tutore, protutore, curatore e di amministratore di sostegno nei casi previsti dal Codice Civile in capo al legale rappresentante dell’Associazione stessa ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare; • educazione, istruzione e formazione anche professionale nei casi previsti dalla legge per la preparazione specifica di soggetti interessati a svolgere la funzione di amministratore di sostegno e supporto e aggiornamento permanente a favore dei soggetti che svolgono la funzione di amministratore di sostegno nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; • attivare iniziative formative e informative rivolte agli operatori e ai cittadini, realizzare incontri con la cittadinanza, per diffondere la conoscenza capillare dell’Amministrazione di sostegno; • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e pubblicitarie, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e rivolte alla valorizzazione dei contenuti della L. 6/2004 ed al servizio dei propri scopi istituzionali; • promuovere convegni, incontri di studio, occasioni di confronto con le istituzioni locali e nazionali, nell’ottica di un continuo miglioramento dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno; • collaborare nelle forme idonee con professionisti, esperti o altro personale specializzato e non, anche estraneo all’Associazione, per il conseguimento degli obiettivi statutari; • per meglio perseguire gli scopi istituzionali e per supportare le attività sociali, l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collaborazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, con enti pubblici e privati, che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione; • ricerca scientifica di particolare interesse sociale ossia studio ed elaborazione di progetti a favore degli amministratori di sostegno; • sviluppare progetti di coinvolgimento degli interessati che abbiano finalità educative, di inserimento socio-lavorativo, di riabilitazione, di ricreazione, di inclusione sociale e di miglioramento delle capacità/funzioni cognitive e spirituali; L’Associazione potrà inoltre: • erogare premi e borse lavoro per i partecipanti alle attività organizzate dall’Associazione stessa; Allegato sub “B” 5 • inoltrare richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche e a quanti altri possano sostenere le finalità dell’Associazione, per il raggiungimento dei propri fini; • svolgere attività diverse ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017 che siano secondarie e strumentali rispetto all’attività principale svolta nell’interesse generale. Il Consiglio Direttivo decide ed approva le predette attività adeguandosi alle disposizioni dettate dall’Assemblea. Nell’ambito previsto dalla legge, l’Associazione può richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione. L’Associazione può svolgere la propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, dalle attività di fund raising così come disciplinate dall’art. 7 del D.lgs. 117/2017 nonché dalle attività consentite alle associazioni di promozione sociale nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti; L’Associazione va, sotto il profilo fiscale, considerata ente non commerciale. Nel perseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato prestata dai soci.
ART. 3 - SOCI DEL’ASSOCIAZIONE
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e i regolamenti interni. Le categorie di soci sono: • soci promotori e fondatori: coloro che hanno dato vita all’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo; • soci ordinari: coloro che, in quanto già amministratori di sostegno e in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno vista la propria domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo; • soci volontari: coloro che, in modo personale e gratuito prestano la loro opera all’Associazione; • soci sostenitori: color che pur non svolgendo attività diretta offrono all’Associazione il loro sostengono economicopatrimoniale. Allegato sub “B” 6 • soci onorari: coloro che hanno prestato un contributo ritenuto dal Consiglio Direttivo particolarmente meritevole e significativo allo sviluppo dell’Associazione. Coloro che intendono aderire all’Associazione in qualità di soci devono inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo avvalendosi dell’apposito modulo predisposto. Gli aspiranti soci ordinari devono inoltre allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande ricevute nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il diniego della domanda di ammissione deve essere motivato dal Consiglio Direttivo e l’aspirante socio può avanzare ricorso presso l’Assemblea dei soci. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo e comporta l’uguaglianza dei diritti a carico di tutti i soci, indipendentemente dalla categoria cui essi appartengono. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci possono in qualsiasi momento recedere dall’Associazione con comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. Resta ferma anche la possibilità di esclusione dei soci, nei casi e nei modi previsti dal presente statuto. Il numero dei soci è illimitato. Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti e nei confronti dell’esterno deve improntarsi ai principi della correttezza e della buona fede.
ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo libero, personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. I soci sono obbligati a versare all’Associazione, annualmente, la quota associativa che viene determinata di anno in anno dall’Assemblea dell’Associazione e sono tenuti all’osservanza dello Allegato sub “B” 7 statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro il mese di aprile di ogni anno. Il socio che non versi la quota associativa annuale entro i quindici giorni successivi alla sua scadenza decade con effetto dalla data della scadenza. Con riferimento al primo anno di iscrizione il pagamento della quota associativa deve essere perfezionato entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo. In caso di diniego l’importo pagato a titolo di quota associativa verrà restituito all’aspirante socio nel termine di sette giorni dalla comunicazione di diniego. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all’Assemblea; possono farsi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, altri soci con diritto di voto. In nessun caso un socio può ricevere più di due deleghe. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, degli organi di controllo, dei Probiviri e dei Revisori facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione entro 15 (quindici) giorni dall’autorizzazione. È fatto espresso divieto ai soci di rivalutare o cedere, anche a titolo gratuito, la quota associativa. I soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti. I versamenti al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale e annuale della quota associativa, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La perdita della qualità di socio si ha per: Allegato sub “B” 8 • recesso; • causa di morte; • per mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti, malgrado invito scritto da parte del Consiglio Direttivo; • per esclusione. Il diritto di recesso va esercitato mediante presentazione di una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; le dimissioni, che hanno effetto immediato, non danno diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota associativa annuale versata. L’esclusione, in seguito a violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti dell’Associazione o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, ovvero a causa di condotte contrastanti con gli scopi istituzionali dell’Associazione, ovvero per protratta mancata partecipazione all’attività dell’Associazione, viene stabilita dal Consiglio Direttivo, con obbligo di ratifica dell’Assemblea nella prima convocazione utile. La delibera di esclusione è assunta previo invio della comunicazione scritta, da inviarsi, al domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione, o indicato successivamente in caso di variazione, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, con indicazione della possibilità di giustificazioni, scritte od orali, da parte dell’interessato. La delibera di esclusione deve essere motivata.
ART. 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono: • L’Assemblea Generale dei soci • Il Consiglio Direttivo • Il Presidente • Il Vicepresidente • Il Tesoriere • Il Segretario • I Revisori (organo eventuale e facoltativo) • L’Organo di Controllo (organo eventuale e facoltativo) • I Probiviri (organo eventuale e facoltativo) • Il Comitato Scientifico (organo eventuale e facoltativo) La durata delle cariche è di 4 (quattro) anni e scadono alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio del loro mandato. I componenti sono rieleggibili. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvi i rimborsi previsti per le spese vive, preventivamente autorizzate dal Allegato sub “B” 9 Consiglio Direttivo, che risultino effettivamente sostenute e debitamente documentate.
ART. 7 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea Generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. È presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; nell’assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti, ovvero, in assenza di questi ultimi, da persona eletta dall’assemblea. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, purché nell’ambito del comune di Bolzano, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica oppure dai Revisori. La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso da affiggersi all’Albo della Associazione presso la sede sociale e da comunicarsi al domicilio dei soci a mezzo lettera o tramite altri mezzi divulgativi ritenuti appropriati dal Consiglio Direttivo (telefono, telefax, mail, stampa e spazi sociali), almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L’avviso deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo della adunanza e quella della data e dell’ora della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un’ora dopo la prima convocazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea Generale viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 30 (trenta) aprile. L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
ART. 8 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA
È compito dell’assemblea ordinaria dei soci: • approvare il rendiconto economico/patrimoniale/finanziario annuale consuntivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno; Allegato sub “B” 10 • approvare il rendiconto economico/patrimoniale/finanziario preventivo con la determinazione della quota associativa annuale entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno; • deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, ovvero ad essa devolute per legge, per statuto o atto costitutivo, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; • delibera sulla trasformazione, sulla fusione e scissione dell’Associazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; • delibera sulle attività diverse che possono essere svolte ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017 in base alle linee generali delle attività diverse; • approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; • approvare gli eventuali regolamenti interni; • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; • eleggere il Presidente; • elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo; • eleggere i membri degli altri organi eventuali e facoltativi (Revisori, Probiviri, Comitato scientifico). È compito dell’assemblea straordinaria dei soci deliberare in merito alle modificazioni statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio.
ART. 9 - VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di tutti i soci e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti in proprio o per delega all’adunanza. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la responsabilità dei membri dell’organo amministrativo, gli amministratori non hanno voto. Quando si tratta di deliberare sulla modifica dello statuto dell’Associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, Allegato sub “B” 11 l’assemblea è valida quando sono presenti in proprio o per delega tanti soci che rappresentino i tre quarti dei voti di tutti i soci e le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio, sulla fusione, scissione e trasformazione dell’Associazione tanto in prima quanto in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Si effettuano a scrutinio segreto quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone e quando l’Assemblea lo ritiene opportuno. Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che è conservato presso la sede legale dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e, a proprie spese, di trarne copia..
ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea tra gli associati, che ne determina il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scadono alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio del loro mandato ed i suoi membri sono rieleggibili più volte. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso nonché da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo: Allegato sub “B” 12 • elabora il programma delle attività dell’Associazione da sottoporre al parere ed all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; • amministra il fondo sociale; • cura il perseguimento degli scopi statutari e salvaguarda l’interesse dei soci e dell’Associazione nei confronti di altre società, di enti pubblici e privati e più in generale nei confronti dei terzi; • opera quale garante dell’Associazione nonché responsabile del presente Statuto; • provvede alla compilazione dei regolamenti interni; • provvede alla nomina, al suo interno, di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e del Segretario; • cura, tramite il Segretario, l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci; • verifica il regolare versamento da parte dei Soci della quota associativa; • delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente; • predispone il rendiconto preventivo e consuntivo; • convoca l’Assemblea, presenta annualmente alla stessa i rendiconti preventivi e consuntivi ed una relazione dell’attività svolta; • indica i criteri di determinazione della quota di iscrizione e delle quote annue associative a carico dei soci, criteri da sottoporre all’Assemblea generale dei soci per l’approvazione; • stabilisce i criteri di riconoscimento delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione; • delibera sull’ammissione o esclusione dei soci; • delibera sull’ammissione di soci onorari e sul conferimento di eventuali cariche onorarie; • provvede all’accettazione di eredità, donazioni e lasciti; • delibera sul trasferimento della sede nell’ambito del comune; • indica i soci candidati alla carica di Presidente del Comitato Scientifico; • delibera in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative; Può inoltre: • mettere in atto i progetti specifici elaborati dal Comitato Scientifico; • provvedere al mantenimento dei contatti con istituzioni amministrative e sociosanitarie; • formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, ad organismi internazionali, allo Stato Regione, Allegato sub “B” 13 Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità dell’Associazione; • proporre all’Assemblea dei Soci modifiche da apportare allo Statuto; • decidere e approva le attività diverse ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017 che siano secondarie e strumentali rispetto all’attività principale svolta dall’Associazione nell’interesse generale adeguandosi alle disposizioni dettate dall’Assemblea. Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi accordati. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio fa luogo alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, se disponibile. Il consigliere sostituito dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla integrale rielezione.
ART. 11 - IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL TESORIERE E IL SEGRETARIO
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto dall’Assemblea ed è rieleggibile più volte. Svolge le mansioni utili per la realizzazione del programma, nonché le iniziative che in caso di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste iniziative vengono immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spettano, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente. In caso di dimissioni del Presidente sarà il Vicepresidente a convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Allegato sub “B” 14 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e dei regolamenti, sottoscrive il verbale dell’assemblea, cura la custodia dello stesso presso la sede dell’Associazione. Il Presidente ha facoltà di delegare le funzioni di amministratore di sostegno, tutore, protutore e curatore nei limiti previsti per legge e su delibera del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente (all’uopo individuato dal Consiglio Direttivo) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, inclusa la rappresentanza dell’Associazione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento o assenza del Presidente. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, in particolare per quanto concerne l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti, consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Opera con banche ed uffici postali, può aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso, eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. La carica di Tesoriere e Segretario è cumulabile.
ART. 12 - I REVISORI
L’Assemblea ordinaria nomina i Revisori. Il Collegio dei Revisori è composto da un minimo di due ad un massimo di tre, nominati dall’Assemblea; può essere nominato anche un Revisore. I membri possono essere anche non soci. Il Collegio o il Revisore unico rimane in carica per quattro esercizi e scade alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio del suo mandato, ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico controlla, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo, presenta all’Assemblea dei Soci una relazione scritta in proposito, sottoscrive il rendiconto annuale. Se due su tre delle soglie previste dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 vengono superate sussiste l'obbligo per l’Assemblea di nominare un revisore legale o una società di revisione contabile. Allegato sub “B” 15 I Revisori o il Revisore unico possono/può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 13 – L’ORGANO DI CONTROLLO
Nei casi previsti dalla legge ed in particolare in caso vengano superate due soglie su tre previste dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017 l’Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti dell’Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti degli organi di controllo di applicano le disposizioni dell’art. 2399 c.c. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Qualora l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro potrà esercitare la revisione legale dei conti.
ART. 14 - I PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, in carica per quattro anni, si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea dei soci, che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. Il compito del Collegio dei Probiviri è quello di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci ovvero tra soci e organi sociali ovvero tra soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il ricorso ai Probiviri deve essere presentato nel termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui è sorta la controversia ed il Collegio provvederà ad assumere la decisione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso.
ART. 15 - IL COMITATO SCIENTIFICO
Allegato sub “B” 16 L’Assemblea ordinaria può decidere di provvede a nominare il Comitato Scientifico, determinandone il numero dei componenti, e nomina altresì il Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico è composto da soci e non soci; rimane in carica per quattro esercizi e scade alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio del suo mandato, ed è rieleggibile. Il Comitato Scientifico esprime le indicazioni di carattere generale che appaiono utili al conseguimento delle finalità culturali, sociali e scientifiche dell’Associazione, comprese quelle editoriali. Si pronuncia, sia in chiave locale sia in prospettiva nazionale, in merito alle varie questioni giuridiche e sociali che interessano le tematiche coltivate dall’Associazione, al fine di migliorare gli statuti formali e le condizioni di vita effettiva delle persone fragili. Esprime pareri relativamente alle iniziative e alle relazioni esterne dell’Associazione. Il Comitato Scientifico è presieduto da un socio indicato dal Consiglio Direttivo. Del Comitato Scientifico possono far parte persone distintesi per particolari meriti su materie rientranti tra le finalità dell’Associazione. Ne fa parte di diritto il Presidente dell’Associazione. L’attività del Comitato Scientifico è coordinata dal Presidente.
ART. 16 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: • quote associative annuali; • contributi ed erogazioni liberali di associati e di terzi; • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; • eredità, donazioni e lasciti testamentari; • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; nei limiti art 6 D.lgs. 117 /2017; • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale; Allegato sub “B” 17 L’esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2017. Il rendiconto economico/patrimoniale/finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico/patrimoniale/finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 17 - I BENI
I beni dell’Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
ART. 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
I proventi delle attività dell’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta o differita. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in forma indiretta o differita, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e previste dallo statuto e per la realizzazione degli scopi istituzionali dell’Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 19 - REGOLAMENTI INTERNI
Allegato sub “B” 18 Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell’Assemblea generale dei Soci.
ART. 20 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede legale dell’Associazione.
ART. 21 - DIPENDENTI E COLLABORATORI
L’Associazione, per la realizzazione dei fini istituzionali, può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione; I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 22 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’assemblea con le modalità previste dal presente statuto. L’assemblea procede alla nomina di un liquidatore e ne determina i poteri. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo nel rispetto della normativa vigente e previo parere positivo dell’Ufficio di registro competente ad altri “enti del terzo settore”. ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non specificatamente previsto dallo statuto si applicano le norme previste dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile e dal Codice del terzo settore, i in particolare quelle che riguardano le associazioni di promozione sociale. Per le controversie in tema di rapporti associativi insorgenti tra i soci, o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, ovvero per Allegato sub “B” 19 qualsiasi controversia tra l’Associazione e terzi, che per legge o per statuto non possono essere demandate ai probiviri, è competente il Tribunale di Bolzano. Con delibera di data 10.10.2020 l’Assemblea ha approvato con voto unanime la modifica del presente Statuto.