L’Associazione nasce dall’esperienza di un gruppo di amministratori di sostegno che, ispirati da quanto stabilito dalla Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità che
afferma l’uguale riconoscimento di fronte alla legge e dalla legge nazionale n. 6 del 2004 relativa all’istituto dell’amministrazione di sostegno, hanno ritenuto di attivarsi al fine di
garantire l’attuazione delle predette disposizioni a tutela di tutte quelle persone che vertono in una condizione oggettiva di debolezza e necessitano di un adeguato supporto ovvero
persone affette da disturbo psichiatrico, persone gravate da dipendenza da sostanze o da gioco d’azzardo, prodighi, malati terminali o affetti da patologie degenerative, disabili fisici,
anziani affetti da demenza senile o malattia di Alzheimer, persone gravate da isolamento sociale, analfabetismo ed in generale tutti Allegato sub “B” 2 coloro indicati dall’art. 404 c.c.,
nonché da persone che sono interessate direttamente o indirettamente all’istituto dell’amministrazione di sostegno e/o agli istituti della volontaria giurisdizione. Gli scopi
dell’Associazione sono i seguenti: • l’assistenza, diretta o indiretta, alle persone considerate soggetti deboli; • la promozione dei valori di solidarietà umana e sociale; • la tutela
dei diritti dei soggetti fragili; • la promozione di processi di partecipazione e inclusione sociale dei soggetti fragili; • la promozione e valorizzazione della figura e dell’istituto
dell’amministratore di sostegno prevista dalla legge n. 6/2004; • perseguimento di finalità culturali, sociali e scientifiche, comprese quelle editoriali. Per la realizzazione dei
predetti scopi, l’Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive
modificazioni; • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa; • ricerca scientifica di particolare interesse sociale; • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 D.lgs. 117/2017; •
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 D.lgs.
117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto
solidale dei cui all’art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto Allegato sub “B” 3 commerciale
con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni
di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e rispettare i diritti
sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; • promuovere l’agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni; • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. Le suddette attività verranno realizzate attraverso le
seguenti misure: • istituzione di sportelli informativi rivolti ai cittadini che desiderano essere informati e/o accompagnati nella scelta e nelle procedure relative alla nomina
dell’Amministratore di sostegno; • assistenza e supporto nel corso del procedimento previsto ex Libro I, Titolo XII del Codice Civile; • recupero della documentazione necessaria ai fini
della presentazione del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a livello nazionale, redazione del predetto ricorso, adempimento delle incombenze procedurali tra le quali
lo svolgimento delle notifiche, gestione dei rapporti con gli enti pubblici e privati; • assistenza in udienza davanti al Giudice Tutelare allo scopo di valorizzare gli interessi ed i
bisogni della persona fragile, nonché fornire supporto a tutti i soggetti privati e pubblici coinvolti; • valorizzazione all’interno dell’Associazione delle modalità e delle articolazioni
in vista dell’eventuale assunzione diretta di incarichi di A.d.S., ai sensi dell’art. 408 C.C. • supportare e incoraggiare l’opera di sostegno giornaliero che viene svolto, • nella vita
domestica, dai familiari dei beneficiari; • informazione, promozione e consulenza agli amministratori di sostegno, tutori e curatori nelle attività nascenti dal loro incarico affinché lo
possano svolgere al meglio adempiendo all’incarico secondo le finalità previste per legge e nell’interesse della persona fragile; • individuazione e selezione dell’amministratore di
sostegno adatto all’incarico richiesto che l’Associazione selezionerà tra i propri soci in base alle esigenze del caso; Allegato sub “B” 4 • assunzione di incarichi di tutore, protutore,
curatore e di amministratore di sostegno nei casi previsti dal Codice Civile in capo al legale rappresentante dell’Associazione stessa ovvero alla persona che questi ha facoltà di
delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare; • educazione, istruzione e formazione anche professionale nei casi previsti dalla legge per la preparazione specifica
di soggetti interessati a svolgere la funzione di amministratore di sostegno e supporto e aggiornamento permanente a favore dei soggetti che svolgono la funzione di amministratore di
sostegno nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; • attivare iniziative formative e informative rivolte agli operatori e ai cittadini, realizzare incontri
con la cittadinanza, per diffondere la conoscenza capillare dell’Amministrazione di sostegno; • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali e pubblicitarie, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e rivolte
alla valorizzazione dei contenuti della L. 6/2004 ed al servizio dei propri scopi istituzionali; • promuovere convegni, incontri di studio, occasioni di confronto con le istituzioni
locali e nazionali, nell’ottica di un continuo miglioramento dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno; • collaborare nelle forme idonee con professionisti, esperti o altro
personale specializzato e non, anche estraneo all’Associazione, per il conseguimento degli obiettivi statutari; • per meglio perseguire gli scopi istituzionali e per supportare le
attività sociali, l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collaborazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, con enti pubblici e
privati, che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione; • ricerca scientifica di particolare interesse sociale ossia studio ed elaborazione di progetti a favore degli
amministratori di sostegno; • sviluppare progetti di coinvolgimento degli interessati che abbiano finalità educative, di inserimento socio-lavorativo, di riabilitazione, di ricreazione,
di inclusione sociale e di miglioramento delle capacità/funzioni cognitive e spirituali; L’Associazione potrà inoltre: • erogare premi e borse lavoro per i partecipanti alle attività
organizzate dall’Associazione stessa; Allegato sub “B” 5 • inoltrare richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche e a quanti altri possano
sostenere le finalità dell’Associazione, per il raggiungimento dei propri fini; • svolgere attività diverse ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017 che siano secondarie e strumentali
rispetto all’attività principale svolta nell’interesse generale. Il Consiglio Direttivo decide ed approva le predette attività adeguandosi alle disposizioni dettate dall’Assemblea.
Nell’ambito previsto dalla legge, l’Associazione può richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie
e per la copertura dei costi di realizzazione. L’Associazione può svolgere la propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. L’Associazione non può
svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, dalle attività di fund raising così come disciplinate dall’art. 7 del D.lgs. 117/2017 nonché dalle attività consentite alle
associazioni di promozione sociale nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti; L’Associazione va, sotto il profilo fiscale, considerata ente non commerciale. Nel perseguimento
dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato prestata dai soci.